IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994 relativo alla nuova
tabella XXII-bis dell'ordinamento didattico universitario;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e  6
maggio     1994     relativi     all'individuazione    dei    settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre   1995  relativo  all'approvazione  del  piano  di  sviluppo
dell'Universita' per il triennio 1994-96;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di ingegneria del 18 luglio 1995; del senato
accademico del 29 gennaio 1996; del consiglio di amministrazione  del
13 febbraio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
  Visto che lo statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233 del 5
ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e  che  il  loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi dell'art. 17 del sopracitato  testo  unico,  ed  approvato  con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente  modificato  come appresso: nella sezione XII, dopo gli
articoli da 5  a  10  relativi  ai  corsi  di  diploma  universitario
afferenti  alla  facolta'  di  ingegneria,  sono  inseriti i seguenti
articoli:
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
                IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
                              Art. 11.
     Istituzione e obiettivi del corso di diploma universitario
  11.1. Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi
"Federico  II"  di  Napoli  e'  istituito   il   corso   di   diploma
universitario  in  ingegneria delle telecomunicazioni appartenente al
settore dell'informazione di durata triennale.
  11.2.  Il  corso di diploma universitario puo' essere articolato in
orientamenti, stabiliti da ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione
del proprio regolamento.
  11.3. Al compimento degli  studi  viene  conseguito  il  titolo  di
"Diplomato in ingegneria delle telecomunicazioni".
  11.4.  Obiettivo generale del corso di diploma e' quello di formare
tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati  anche
per  svolgere  attivita'  di  supporto  alla ricerca e per recepire e
gestire  l'innovazione  adeguandosi  all'evoluzione   scientifica   e
tecnologica.  Si  richiede  pertanto  una  buona  formazione di base,
rivolta,  pero',  piu'  agli  aspetti  applicativi   che   a   quelli
teorico-astratti;una  preparazione  ingegneristica  a  largo spettro,
anche  se  orientata  a  un   settore   specifico;   una   formazione
professionalizzante  che  addestri  all'utilizzo  delle conoscenze di
base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.
                              Art. 12.
              Accesso al corso di diploma universitario
  12.1.  L'iscrizione  al  corso  di  diploma e' regolata dalle norme
vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  12.2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso e'  stabilito
annualmente   dal  senato  accademico,  sentito  il  consiglio  della
facolta' di  ingegneria,  in  base  alle  strutture  e  alle  risorse
disponibili,  alle  prevedibili  esigenze  del  mercato  del lavoro e
secondo i criteri generali fissati dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma,  della  legge  n.  341/1990.  In ogni caso, per realizzare una
efficace attivita' didattica con adeguata assistenza  agli  studenti,
la  singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti
iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'.
  12.3. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al  primo
anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
                              Art. 13.
          Corsi di laurea e di diploma universitario affini
  13.1.  Ai  fini  del  proseguimento degli studi il corso di diploma
universitario di cui all'art. 11 e' dichiarato mutuamente  affine  ed
affine  a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui
all'art. 1 della  tabella  XXIX  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1989, e successive modificazioni e integrazioni.
  13.2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nel  corso di diploma universitario e'
quello della loro validita' culturale (propedeutica o  professionale)
nell'ottica  della  formazione  richiesta  per il conseguimento della
laurea.
  Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di   diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea;  la  facolta'  indichera',
inoltre, sia gli  insegnamenti  integrativi,  atti  a  completare  la
formazione  necessaria  per  inserirsi  nel  corso di laurea, sia gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
la   laurea   stessa.   Gli   insegnamenti   integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  13.3. Il consiglio di  facolta'  indichera',  inoltre,  l'anno  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo.
  13.4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della facolta' di ingegneria, il consiglio di
facolta' riconoscera' gli insegnamenti  seguendo  il  criterio  della
loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento
del  nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per
conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente  potra'
iscriversi.  La  facolta'  identifichera' i modi piu' appropriati per
consentire sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad  un  corso
di  laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito
di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con
il conseguimento di un diploma universitario.
  13.5. Il corso di diploma universitario e quelli di  laurea  aventi
identica denominazione sono considerati strettamente affini.
  13.6.  La facolta' nel riconoscere gli studi di un corso di diploma
per  il  proseguimento  nel  corso  di  laurea  strettamente  affine,
riconoscera'  gli studi completati in misura tale che, per conseguire
la laurea, il numero degli insegnamenti  ulteriori,  sia  integrativi
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia  di  norma  superiore,
rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel
caso di proseguimento degli studi la facolta'  dovra'  quindi  tenere
presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.
                              Art. 14.
                 Articolazione del corso degli studi
  14.1.  La  durata degli studi del corso di diploma universitario in
ingegneria delle telecomunicazioni e' stabilita in tre anni.
  14.2. Ciascuno dei tre anni di corso potra'  essere  articolato  in
periodi  didattici  piu'  brevi, specificandoli nel regolamento della
facolta'.
  14.3. Complessivamente l'attivita'  didattica  assistita  comprende
almeno  2100  ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno
500 ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio.
  L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi
corsi di insegnamento. L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio
potra'  essere  svolta  all'interno  o  all'esterno dell'Universita',
anche in relazione ad un elaborato finale,  presso  qualificati  enti
pubblici  e  privati  italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio,
opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione,
potra' essere  ritenuta  dal  consiglio  della  competente  struttura
didattica equivalente al massimo a due moduli didattici.
  14.4.  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al
modulo  didattico  che  comprende  un'attivita'  didattica  assistita
(lezioni,  esercitazioni  teoriche  e  pratiche, laboratori, ecc.) di
almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario  occorre  aver
superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti
previsti  nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal
consiglio di facolta'.  La  facolta'  nello  stabilire  le  prove  di
valutazione  della  preparazione  degli  studenti seguira' criteri di
continuita' e di accorpamento in modo da  limitare  il  numero  degli
esami  tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei
moduli didattici.
  14.5. Le tabelle di cui all'art. 17 riportano il numero dei  moduli
didattici  e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere
obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le
indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da  raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi.
  14.6.  L'esame  di diploma consiste in una discussione orale avente
lo scopo di accertare la preparazione di  base  e  professionale  del
candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
                              Art. 15.
           Regolamento dei corsi di diploma universitario
  15.1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di
Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo
con  quanto  previsto  dal  l'art.  11, secondo comma, della legge n.
341/1990.
  15.2. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli
studi nel rispetto  dei  vincoli  di  ore  complessive  di  didattica
assistita  e  di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei
moduli didattici.
  15.3. Nel piano degli  studi  sara'  individuata  la  denominazione
degli  insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito  da un
singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o  frazione  di
moduli.  Le  denominazioni  degli insegnamenti sono, di norma, quelle
indicate nei settori  scientifico-disciplinari  di  cui  all'art.  14
della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico
del  diploma  universitario, nel senso di differire dall'insegnamento
omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere  alla  sua
denominazione  la  sigla  di  D.U.  Le  denominazioni di insegnamenti
integrati,  formati  con  moduli  didattici  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari   differenti,   saranno  diverse  da  quelle
riportate  nei  settori  stessi.  L'identita'  di  denominazione   di
insegnamenti   comuni   a   piu'   corsi   di  diploma  non  comporta
necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi  di
docente.
  15.4. Nel regolamento sara' altresi' indicata la collocazione degli
insegnamenti  nei  successivi  periodi  didattici e le loro eventuali
propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche  e
di  laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e
la composizione delle relative commissioni, le  modalita'  dell'esame
finale di diploma.
  15.5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
  15.6. Il consiglio di facolta' potra' prevedere  seminari  e  brevi
corsi,  da  frequentare  anche  presso  altre  facolta',  al  fine di
favorire  una  migliore  formazione   umanistica;   potra'   altresi'
prevedere  brevi  corsi  sulle norme e i principi del disegno tecnico
per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non  li  abbia
previsti.
  15.7. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri
la  conoscenza  pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua
straniera. Le  modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dalla
facolta' stessa.
  Particolari  corsi  di  insegnamento  delle  lingue potranno essere
istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei  moduli  didattici  a
scelta.
                              Art. 16.
                            D o c e n z a
  16.1.  La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal
consiglio di facolta' a professori  di  ruolo  dello  stesso  settore
scientifico-disciplinare  o  di settore affine, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980,
ovvero per affidamento a professori di ruolo o ricercatori confermati
sempre  del  medesimo  settore  scientifico-disciplinare o di settore
affine.
  16.2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate  esperienze  e
professionalita'  esterne  potranno essere affidati moduli didattici,
con le modalita' previste negli statuti delle singole universita',  a
professori a contratto.
                              Art. 17.
           Ordinamento del corso di diploma universitario
  17.1.  I  curricula  del  diploma universitario in ingegneria delle
telecomunicazioni sono formulati con riferimento al modulo didattico.
Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o piu'
settori scientifico-disciplinari con il  relativo  numero  di  moduli
didattici;  quando necessario e' anche riportata una precisazione dei
contenuti scientifico-professionali.
  17.2.  Nella  tabella  A  sono  indicati  i  moduli  didattici  che
concorrono  a  creare  la  cultura  di  base  e  le competenze, anche
strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.
  17.3.  Nella  tabella  B.2  sono  specificati  i  moduli  didattici
caratterizzanti   il   diploma   universitario  in  ingegneria  delle
telecomunicazioni - settore dell'informazione.
  17.4. Nella tabella  C.2.1  sono  riportati  gli  ulteriori  moduli
didattici  specifici  del corso di diploma, i quali hanno l'obiettivo
di  fornire  la  cultura  specifica  e  le  competenze  professionali
generali del singolo corso.
                                                            TABELLA A
               MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I CORSI
               DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA
 
                                           Numero
   Codifica     Denominazione del settore    di          Contenuto
 del settore     scientifico-disciplinare  moduli       dei moduli
     -                     -                  -               -
A02A-A01C  Analisi matematica - Geometria     4   Matematica
A03X-A04A  Fisica matematica - Analisi
             numerica
A01A-A01B  Logica matematica - Algebra
A02B-S01A  Probabilita' e statistica
             matematica - Statistica
B01A       Fisica generale                    1   Fisica
B01A-B03X  Fisica generale - Struttura
             della materia                    1   Fisica
C06X       Chimica                            1   Chimica
K05A       Sistemi di elaborazione delle
             informazioni                     1   Informatica di base
H15X       Estimo                             1   Economia e gestione
I27X       Ingegneria economica-gestionale
P01A       Economia politica
________
 
                                                            TABELLA B
 
               MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I CORSI
           DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI UNO STESSO SETTORE
              TABELLA B. 2. - SETTORE DELL'INFORMAZIONE
     DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
 
                                           Numero
   Codifica     Denominazione del settore    di          Contenuto
 del settore     scientifico-disciplinare  moduli       dei moduli
     -                     -                  -               -
I17X        Elettrotecnica                    4
K01X        Elettronica                       1
K02X        Campi elettromagnetici            1
K03X        Telecomunicazioni
K04X        Automatica                        1
K05A        Sistemi di elaborazione delle     2
              informazioni
 
                              ________
                                                            TABELLA C
 
                     MODULI DIDATTICI SPECIFICI
                DI OGNI SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO
                    SETTORE 2 - DELL'INFORMAZIONE
 
TABELLA C.2.1. - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE
   TELECOMUNICAZIONI.
 
                                           Numero
   Codifica     Denominazione del settore    di          Contenuto
 del settore     scientifico-disciplinare  moduli       dei moduli
     -                     -                  -               -
K03X       Telecomunicazioni                  4   Elaborazione,
                                                   trasmissione e
                                                   commutazione
                                                   dell'informazione
K02X       Campi elettromagnetici             2
K10X       Misure elettriche ed elettroniche  1
K01X       Elettronica                        1
 + 7 moduli didattici da definire.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 15 ottobre 1996
                                                Il rettore: TESSITORE